Il conflitto tra Russia e Ucraina ha mobilitato tutti gli Stati che fanno parte della NATO tra cui l’Italia che potrebbe essere coinvolta direttamente a prendere parte a quella che è già stata definita la probabile “terza guerra mondiale”. Un possibile coinvolgimento del nostro Paese prevedrebbe comunque il rispetto di alcune norme sancite dalla Costituzione della Repubblica. Nello specifico si deve far riferimento all’articolo 52 che menziona come si deve procedere con l’arruolamento.
Dal momento che il servizio di leva da noi non è obbligatorio in caso di necessità si deve seguire quanto sancito dal nuovo codice (art. 1929, comma 2) dove si segnala il ripristino del servizio di leva “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”, nel caso in cui mancassero volontari in servizio a coprire l’organico, ma solo se si ha dinanzi uno scenario di mobilitazione nazionale, questo potrebbe portare a richiamare in servizio i militari volontari che hanno terminato di prestare servizio da non più di 5 anni.
Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe determinare una grave crisi internazionale con interessamento in prima linea dell’Italia, che potrebbe armarsi in caso venga proclamato lo stato di guerra, e se la situazione lo richiederà si potrebbero incrementare le Forze armate facendo fede a quanto stabilito dalla Costituzione nel quadro di un risvolto bellico.
Conflitto Russia e Ucraina, chi dovrà partire dall’Italia in caso di stato di guerra
Il richiamo all’arruolamento con la formazione delle liste di leva spetta di regola ai comuni italiani, e riguarda i connazionali di sesso maschile che hanno compiuto il 17esimo anno di età, “in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18esimo anno di età e non oltre il 45esimo anno”.
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Esistono naturalmente i casi di esenzione a cui fare appello nel contesto di un conflitto, in base alla normativa italiana si fa riferimento a casi relativi al contesto familiare quali: “figlio o fratello di militare deceduto in guerra; fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio; orfano di entrambi i genitori (primogenito); vedovo o celibe con prole; arruolati con prole; unico fratello convivente di disabile non autosufficiente; primo figlio maschio di genitore invalido per servizio o caduto in servizio”.
A questa casistica si aggiungono altre eccezioni che rientrano tra i motivi di esenzione quali: i motivi di studio; terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva; motivi professionali improrogabili (responsabilità nella conduzione di un’impresa familiare). Secondo la normativa vigente in Italia l’esenzione riguarda anche altre categorie identificate come delle “eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione”, una voce che riguarda i cittadini in difficoltà economiche o colpiti da gravi problematiche familiari e responsabilità lavorative, in questo caso i cittadini italiani vengono dispensati dall’arruolamento.